Art. 35.
(Disposizioni finali. Entrata in vigore).

      1. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi previsti dalla presente legge sono istituiti entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
      2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è abrogata.
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.